Imposta sostitutiva sui fondi immobiliari chiusi: possibili eccezioni di legittimità costituzionale. L’istanza di rimborso si presenta entro 48 mesi dal versamento

L’imposta sostitutiva introdotta dall’art. 32, comma 4-bis del D.L. 31.5.2010 n. 78 ha profondamente modificato il trattamento fiscale dei fondi immobiliari, annullando di fatto per i risparmiatori privati il regime incentivante introdotto dal D.Lgs. 58/1998 come modificato dall’art. 5 del D.L. n. 351/2001.

In particolare, oltre al regime di trasparenza fiscale sui proventi relativi al fondo, è stata introdotta per i quotisti detentori di una partecipazione superiore al 5% (calcolato cumulativamente con le quote detenute da familiari) un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 5% delle quote possedute nel 2010.

L’importo doveva essere versato nei termini per il versamento a saldo delle imposte 2011 e, pertanto, entro giugno/luglio 2012.

Si rileva, tuttavia, che la norma introduttiva del nuovo regime fiscale presenta rilevanti profili di illegittimità costituzionale e si pone in aperto contrasto con quanto previsto dallo Statuto del Contribuente, per aver introdotto un gravame tributario con valenza retroattiva, profondamente lesivo del principio di legittimo affidamento.

Si ritiene che la presentazione di istanza di rimborso entro il termine di 48 mesi dal versamento (quindi, normalmente, entro il 16 giugno 2016) ed il successivo ricorso tributario contro il probabile diniego espresso (ovvero contro il silenzio/rifiuto) aprano la strada per il recupero del tributo.

Per ulteriori informazioni sull’argomento è possibile inviare una mail ai seguenti indirizzi:

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